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Regolamento APC vigente

APC

Di seguito sono riportati (scaricabili in formato .pdf) il regolamento APC vigente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la versione integrata con le note delle circolari 421, 492, 493 e 513 del Consiglio Nazionale Geologi:


Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 gennaio 2018 - IN VIGORE DAL 15 GENNAIO 2018


Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137  – INTEGRATO CON LE CIRCOLARI ESPLICATIVE DEL CNG n°421 del 07/02/2018, n°492 e n°493 del 10/02/2022, n° 513 del 21/04/2023


 

 Ex art. 4 comma 1 - MATERIE OGGETTO dell'APC:

DPR n. 328 del 5 giugno 2001: Art. 41:

1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita' di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: 

a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); 
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosita' geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli 
interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; 
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e 
progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; 
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi; 
e) le indagini e la relazione geotecnica; 
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attivita' geologiche relative alla loro conservazione; 
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonche' per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; 
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; 
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti 
e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT); 
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici; 
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni 
finalizzate a valutazioni di uso del territorio; 
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilita' a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; 
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili limitatamente agli aspetti geologici; 
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attivita' estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare; 
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche; 
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici; 
s) le attivita' di ricerca.
 

2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali: 

a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); 
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosita' geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; 
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica; 
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche; 
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici; 
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici; 
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; 
i) le analisi dei materiali geologici; 
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica; 
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita' estrattive con ridotto numero di addetti; 
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche. 

Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 (art. 3):

Formano oggetto dell'attivita' professionale del geologo: 

a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica; 
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; 
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo; 
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; 
e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e cio' anche in sottofondo marino; 
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione; 
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario; 
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini; 
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
 
L'elencazione, di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra, attivita' professionale consentita ai geologi, iscritti all'albo, ne' pregiudica, quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e, di regolamenti.
  

MODALITA' ACQUISIZIONE Crediti Formativi Professionali (CFP):

L’iscritto all'Albo Unico Nazionale (Albo Professionale/Elenco Speciale) consegue CFP con la partecipazione, frontale o a distanza, a conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, giornate di studio, lezioni, master, seminari, workshop ed altri eventi riconosciuti dal Consiglio Nazionale Geologi (Enti Formativi Autorizzati) art.. 7 comma 1 1 ora = 1 CFP
Partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali, all’iscritto che ne faccia richiesta è riconosciuto dall’Ordine Regionale di appartenenza un numero di CFP determinati nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, salvo che vi siano appositi regolamenti comuni approvati dal CNG e dagli altri Consigli Nazionali per l'individuazione e la quantificazione di crediti formativi professionali interdisciplinare art. 7 comma 9 1 ora = 1 CFP
Partecipazione ad eventi svolti all’estero e/o internazionali. L'iscritto interessato all'attribuzione dei CFP ivi conseguiti presenta apposita istanza all’Ordine Regionale di appartenenza, che provvede direttamente al relativo riconoscimento nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG. art. 7 comma 11 1 ora = 1 CFP
L’Ordine Regionale di appartenenza riconosce agli iscritti all’Albo Unico Nazionale i quali siano dipendenti pubblici e ai quali sia vietato, dall’ordinamento delle amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione le attività formative svolte mediante la partecipazione ad eventi organizzati e/o  riconosciuti da amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono, oppure da altre amministrazioni, enti e/o aziende pubbliche, previa presentazione di apposita documentazione e nel rispetto dei criteri di definizione dei CFP del presente Regolamento. art. 7 comma 12 1 ora = 1 CFP
Per i neoiscritti all'Albo Unico Nazionale è obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali, nel primo triennio formativo. In caso di iscrizione nell'ultimo anno del triennio formativo di riferimento, tali CFP potranno essere conseguiti anche nel triennio successivo. Gli eventi deontologici in piattaforma WEBGEO sono segnalati con la lettera D. art. 6 comma 4 1 ora = 1 CFP

Nel limite di 12 CFP l'anno, le seguenti attività legate alla cultura professionale:

Partecipazione a organismi, gruppi di lavoro o di studio, commissioni tecniche e organi simili istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale oppure di cui sono parte membri del CNG e/o di un Ordine Regionale art. 7 comma 8a 2 CFP all’anno per ogni organismo, precisando che trattasi di partecipazione a organismi, ecc. differenti e diversi dal Consiglio Nazionale, Consigli Regionali, Consigli di Disciplina degli Ordini. Non vengono riconosciuti CFP per le CIE e le CLP senza indicazione nominativi da parte dell'Ordine Regionale
partecipazione a commissioni per esami di Stato per l’abilitazione alla professione; art. 7 comma 8b 3 CFP per ogni sessione di esame;
certificazioni rilasciate, anche a seguito di corsi formativi, da enti e/o istituiti riconosciuti, direttamente e/o indirettamente, dalle Regioni e/o dallo Stato; art. 7 comma 8c 6 CFP per ogni certificazione e 2 CFP per ogni rinnovo, specificando che si tratta di certificazioni relative a corsi non accreditati per l’APC, per i quali vale quanto già previsto nel Regolamento APC
redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche e/o scientifiche nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4; art. 7 comma 8d 3 CFP per ogni articolo e 6 CFP per ogni libro, con riferimento alle sole pubblicazioni a livello professionale, universitario e/o di ricerca scientifica;
attività di tutor in tirocini presso Università pubbliche o private riconosciute o presso altri enti di formazione equiparati alle medesime per legge, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4; art. 7 comma 8e 4 CFP per ogni allievo;
docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché attività di relatore per tesi di laurea o diplomi, presso Università pubbliche o private riconosciute, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4; art. 7 comma 8f 1 CFP per ogni ora, con un massimo di 2 CFP per ogni giorno; 
docenze e le relazioni in eventi APC riconosciuti ai sensi del presente Regolamento; art. 7 comma 8g 2 CFP per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di 6 CFP per giorno, ferma restando l’impossibilità di cumulare tali CFP con quelli eventualmente conseguiti in qualità di discente nello stesso corso; 
superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4 presso Università pubbliche o private riconosciute; art. 7 comma 8h 2 CFP per ogni esame;
dottorati di ricerca. art. 7 comma 8i 4 CFP per ogni anno.

ESONERO dall'Aggiornamento Professionale Continuo: 

iscritto che abbia conseguito un’anzianità di iscrizione superiore a 30 anni. art. 2 comma 2 Nella misura massima di 40 crediti per ogni triennio formativo: in via automatica, di 30 crediti in considerazione dell'esperienza trentennale maturata dall'iscritto nell'esercizio della professione; ed in maniera proporzionale, di 1 credito per ogni anno di iscrizione dello stesso interessato all’Albo Unico Nazionale successivo al trentennio.
nei casi di gravidanza, con allegazione di documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili; art. 2 co. 3 lettera a 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all’anno. 
nei casi di maternità o paternità, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; art. 2 co. 3 lettera b 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all’anno. 
nei casi di infortunio e/o grave malattia, con allegazione di documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili; art. 2 co. 3 lettera c 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all’anno. 
nei casi in cui l’iscritto, in via preventiva, dichiari di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegni a non svolgere tale attività per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; art. 2 co. 3 lettera d 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all’anno. 
nei casi in cui l’iscritto, in via preventiva, dichiari e si impegni a svolgere la professione in via esclusiva all'estero senza avvalersi dell'iscrizione all’Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello Stato straniero per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; art. 2 co. 3 lettera e 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all’anno. 
nei casi di altri impedimenti o cause di forza maggiore oggettivamente accertabili tramite documentazione attestante i medesimi. art. 2 co. 3 lettera f 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all