· Gli adempimenti per l’APC (numero di crediti che l’iscritto deve maturare) sono riportati nell’articolo 5 del regolamento APC.
· L’obbligatorietà è derogata nei casi specifici previsti dall’articolo 2 e dai paragrafi 4,5 dell’articolo 5 del regolamento APC.
· L’iter di aggiornamento può essere svolto e/o integrato nella misura massima di 15 crediti acquisiti nel periodo di riferimento, con l’espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale quali quelle espressamente elencate dall’art 6 del regolamento APC in cui si esplicano le relative procedure di acquisizione dei crediti.
· Solo la partecipazione ad eventi che hanno ottenuto la validazione da parte della Commissione APC consente l'acquisizione di crediti formativi. Tale validazione può essere richiesta anche a posteriori producendo la documentazione prevista dall'art.4 del Regolamento APC.
· Per quanto riguarda invece gli eventi svoltisi al di fuori del Piemonte, ci si dovrà rivolgere agli Ordini Regionali territorialmente competenti per accertarsi che siano stati validati ed in caso negativo per richiederne la validazione. In alternativa si può consultare l'elenco degli eventi ad oggi validati su tutto il territorio nazionale pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dei Geologi.
· Ricordando la non obbligatorietà dell’APC agli iscritti dell’elenco speciale, si rammenta che gli stessi possono richiedere gli attestati dei corsi validati a cui hanno partecipato per ogni uso consentito dalla legge (es. punteggi nel CV).
Cordialmente.
La Commissione APC dell’Ordine