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Provincia di Torino - Novità in materia di gestione dei materiali da scavo apportate dalla conversione in legge del D.L. n. 69/2013.

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La legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63) ha introdotto un nuovo art. 41 bis nel contesto del D.L. n. 69/2013, che pone “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”.
In particolare, le modifiche apportate riguardano i seguenti aspetti:
 
Limitazione dell’ambito di applicazione del D.M. 161/2012
 
Sulla base di quanto disposto dal comma 2 bis dell’art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/06 , introdotto dall’art. 41. comma 2, del D.L. n. 69/2013 , l’ambito di applicazione del D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione  delle  terre e rocce da scavo) è limitato esplicitamente alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Pertanto la complessa disciplina prevista dal D.M. 161/2012 è stata  ridimensionata  alla gestione dei materiali da scavo che derivano principalmente da “grandi opere”.
 
Gestione dei materiali da scavo al di fuori del sito di produzione che non provengono da attività o opere soggette a VIA e AIA
 
Per tutti i materiali da scavo gestiti al di fuori del sito di produzione, per i quali non si applica la disciplina del D.M. 161/2012, indipendentemente dalla quantità di materiale da scavo prodotta (pertanto sia i “piccoli cantieri” inferiori a 6000 m3 che i cantieri più grandi) il nuovo art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, introdotto in sede di conversione in legge, dispone che, in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/2012, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06, se il produttore dimostra che vengono soddisfatte le seguenti 4 condizioni:

a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati (che devono pertanto essere definiti con precisione)
b)che,  in  caso  di  destinazione  a   recuperi,   ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni  soglia  di contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della  tabella  1 dell’allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo n.  152  del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di  contaminazione  diretta  o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi  i  valori  di  fondo naturale;
c)che, in caso  di  destinazione  ad  un  successivo  ciclo  di produzione,  l’utilizzo  non  determina  rischi  per la salute  né variazioni qualitative o quantitative  delle  emissioni  rispetto  al normale utilizzo delle materie prime;
d)che ai fini di cui alle lettere b) e  c)  non è necessario sottoporre i materiali  da scavo ad alcun  preventivo trattamento,  fatte  salve  le  normali  pratiche  industriali  e  di cantiere.
 
In base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 41 bis sopra citato, il proponente o il  produttore attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000)  da presentare all’ARPA, indicando le quantità di materiale da scavo destinate all’utilizzo, il sito di deposito ed i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un  termine  di  esecuzione  superiore.
Come gia annunciato sul sito ORGP in data 23 agosto, In relazione agli obblighi di cui sopra, l’Arpa Piemonte ha predisposto uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito istituzionale nella sezione “modulistica” (http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica), che deve essere trasmesso al Dipartimento ARPA territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo.
Ai sensi della nuova disciplina, qualora intervengano delle modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione suddetta, tali  variazioni devono essere comunicate, entro trenta giorni, al Comune del luogo di produzione del materiale di scavo.
 Le attività di  scavo  e  di  utilizzo  devono, comunque, essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. Tali autorizzazioni, individuabili nel titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione delle opere di scavo ed utilizzo suddette, dovrebbero essere pertanto ottenute prima della trasmissione all’ARPA della dichiarazione  di cui sopra.
Sempre in base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 41 bis ,  il produttore è tenuto a dare conferma all’ARPA  ed al Comune territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i  materiali  da  scavo  sono  stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate .
Le nuove disposizioni specificano inoltre che l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti: “A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.” (comma 4, art. 41bis, D.L. n. 69/2013).
 
“Materiali da scavo” oggetto della disciplina
 
I “materiali da scavo” oggetto della disciplina sopra descritta sono estesi  a tutti quelli già definiti dall’art. 1 lett. b) del D.M. 161/2012, così come esplicitamente indicato al comma 1 dell’art. 41  bis del D.L. n. 69/2013, che si richiamano di seguito:
 «materiali da scavo»: il suolo  o  sottosuolo,  con  eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione,  trivellazione,  palificazione,   consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in  generale  (galleria,  diga,  strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali  litoidi in  genere  e  comunque  tutte   le   altre plausibili  frazioni  granulometriche  provenienti  da  escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi  idrici superficiali  che  del reticolo  idrico  scolante,  in  zone  golenali  dei  corsi  d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali  lapidei  (marmi,  graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose  (quali  ad  esempio  flocculanti  con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la  composizione media dell’intera massa non  presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),  vetroresina,  miscele  cementizie  e  additivi  per  scavo meccanizzato.

Gestione dei materiali di scavo all’interno del sito di produzione e novità in materia di gestione dei materiali di riporto (art. 41, comma 3).


La disciplina introdotta dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 del D.L. n. 69/2013 non ha modificato le disposizioni ai sensi dell’art. 185 del D.lgs 152/2006 comma 1, lettera c), che consentono di gestire al di fuori del regime dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove è certo che lo stesso verrà utilizzato ai fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato prelevato.
Sono state tuttavia introdotte delle ulteriori disposizioni in materia di gestione dei Materiali di Riporto, che determinano specifici obblighi nel caso in cui il materiale di scavo utilizzato presso il sito di produzione sia rappresentato integralmente o parzialmente da tali riporti.In particolare all’ art. 41, comma 3 è stato precisato che i materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno e utilizzati  per riempimenti, rilevati e reinterri. Al fine di poter mantenere i materiali di riporto suddetti nel sito di origine, ai sensi dell’art. 185 del D.lgs 152/2006 comma 1, lettere b) e c),  il D.L. n. 69, modificando il comma 2 e 3 dell’art. 3 del decreto legge n. 2/12, ha stabilito che questi  sono assoggettati al test di cessione (DM 5 febbraio 1998) per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, nonché debbono rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di bonifiche (cioè garantire rispetto delle CSC riferite alla destinazione d’uso del sito o comunque i valori di fondo naturale).
La norma stabilisce inoltre che, qualora i materiali di riporto suddetti non siano risultati conformi ai limiti del test di cessione, sono considerati fonti di contaminazione e devono essere rimossi o resi conformi a tali limiti mediante appositi trattamenti che rimuovano i contaminanti o essere sottoposti a messa in sicurezza permanente.
In relazione a quest’ultimo aspetto, che sembrerebbe individuare l’obbligo di attivare  una procedura parallela a quella prevista dall’art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti inquinati , qualora dovesse essere rilevata la non conformità dei materiali di riporto al suddetto test di cessione, saranno sicuramente necessari ulteriori approfondimenti tecnici ed amministrativi, anche in relazione all’abbondanza di materiali di origine antropica nel sottosuolo della Provincia di Torino ed ai conseguenti oneri che le nuove  disposizioni potrebbero determinare.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
 
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dott. Gian Luigi Soldi

Provincia di Torino
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Geologo-Responsabile Ufficio Discariche e Bonifiche

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