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Regione Piemonte. Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche

Regione Piemonte

Il Consiglio Regionale del Piemonte prende posizione a tutela dei professionisti, come richiesto dagli stessi Ordini professionali, sull’ormai diffuso problema del pagamento del lavoro svolto.

Il 4 dicembre 2018 è stata approvata la cosiddetta “Legge Omnibus”: all'art. 140 (riportato sotto) prevede che, nell’ambito delle attività espletate per conto di committenti privati, le istanze siano sempre corredate anche dalle lettere di affidamento dell’incarico sottoscritte dal committente e dalla documentazione del pagamento delle relative spettanze e quindi che la pubblica amministrazione possa acquisire direttamente dal professionista l’autocertificazione del pagamento da parte del committente, pena la sospensione del procedimento amministrativo.


Scarica la L.R. 19 del 17 dicembre 2018


Art. 140.
(Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 19/2011)
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è inserito il seguente:


“Art. 7 bis (Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale)


1. Al fine di tutelare le opere di ingegno che sono alla base delle pratiche presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, nonché allo scopo di salvaguardare il lavoro svolto dai professionisti e contestualmente contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, la presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, della Città metropolitana di Torino e comunali, deve essere corredata, oltre che di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, con allegata fotocopia di un documento di identità in conformità ai dettami del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. ‘Testo A’).


2. La pubblica amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o nella ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale e contenuto in apposita deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.


3. La mancata presentazione del modello di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’integrazione della stessa. La documentazione sarà richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.”.

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